Procedimenti d'ufficio

Cancellazione di ditte individuali e società di persone non più operative

L’ufficio Registro delle Imprese di Aosta attiva la procedura di cancellazione di ditte individuali e società di persone non più operative ma tuttora iscritte al Registro delle Imprese (D.P.R. del 23/07/2004 n. 247).

La segnalazione all’ufficio della presenza di una delle cause che permettono  l’avvio del procedimento  può provenire solamente da altra Pubblica Amministrazione o da altro ufficio della Chambre – oppure rilevata dall’ufficio stesso. 

Il procedimento non è attivabile su istanza (richiesta) di parte.

Cancellazione d'ufficio delle imprese individuali

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali sono:

  • decesso dell’imprenditore
  • irreperibilità dell’imprenditore
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

Cancellazione d'ufficio delle società di persone

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle società di persone sono:

  • irreperibilità presso la sede legale
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • mancanza del codice fiscale
  • mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi
  • decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita

 

 

Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione

La Chambre Valdôtaine avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per almeno tre anni consecutivi come previsto dall'art. 2490, 6° comma c.c, ovvero delle società di capitali;

  • in liquidazione
  • e che non hanno depositato il bilancio di esercizio per tre anni consecutivi.

 

Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020

Il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con L.11 Settembre 2020, n.120, dispone che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

  • il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;
  • l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il Conservatore iscrive d'ufficio, nel Registro delle Imprese, la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, comunicando l'avvio del procedimento agli amministratori delle società interessate, i quali possono presentare, entro sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, trasmettendo le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

Decorso tale termine, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata anche l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri provvede, con propria determinazione, alla cancellazione delle società dal medesimo Registro.

Attribuzione d’ufficio di domicilio digitale (art. 37 D.L. 76/2020)

La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporta, previa diffida ad adempiere per le imprese individuali, l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l'irrogazione di una sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Comunicazione avvio procedure d’ufficio

La comunicazione di avvio delle procedure di cancellazione d'ufficio  o di attribuzione di domicilio digitale delle imprese individuali e società di persone e/o dei provvedimenti conseguenti avviene:

  • Per le cancellazioni di cui al D.P.R. 247/04:
    • mediante pubblicazione di apposito avviso all’Albo on line della Chambre per 45 giorni;
    • iscrizione della notizia relativa all’avvio del procedimento d’ufficio o del provvedimento sulla posizione dell’impresa;
  • Per le cancellazioni di cui all’art. 2490c.c.:
    • mediante pubblicazione del provvedimento di avvio del procedimento e dell’elenco delle imprese interessate nella sezione: Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione per 30 giorni;
  • Per le cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020:
    • mediante pubblicazione del provvedimento di accertamento della cusa di scioglimento e dell’elenco delle imprese interessate nella sezione: Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020 per 60 giorni;
  • Per le attribuzioni d’ufficio di domicilio digitale alle imprese individuali:
    • mediante pubblicazione del provvedimento di avvio del procedimento e dell’elenco delle imprese interessate nella sezione: Attribuzione d’ufficio di domicilio digitale (art. 37 D.L. 76/2020) per 30 giorni;

sostituendo detti adempimenti, la comunicazione personale al domicilio digitale e/o mediante spedizione di raccomandata A/R al domicilio “fisico” (ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.).

Decorso il termine di pubblicazione all'Albo on line o nell’apposita sezione senza che l'imprenditore e/o il soggetto obbligato abbia fornito riscontro, l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alla cancellazione o all’attribuzione del domicilio digitale con determina del Conservatore.

L’art 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120,  al comma 1, prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal DPR 247/2004 venga disposto con determinazione del Conservatore del registro delle imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese.

Nell’ipotesi di cancellazione di società di persone, nel caso dalla verifica tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate risulti che nel patrimonio della società da cancellare siano presenti beni immobili, il procedimento viene sospeso rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale come previsto dall’art. 3 del DPR 247/2004.

Resta salvo il diritto dell'Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.
Resta salvo il diritto dell'Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.
La cancellazione d'ufficio determina esclusivamente la cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese.
Per la cancellazione dagli archivi di altri enti (Inps, Inail, Agenzia Entrate, ecc.) l'interessato deve rivolgersi direttamente all'ente competente.
Ultima modifica: Mercoledì 29 Giugno 2022