Imprese di pulizia

Le attività delle imprese di pulizie

Per imprese di pulizie si intendono tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività di :

  • pulizia: complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

  • disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distribuzione o inattivazione di organismi patogeni;

  • disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

  • derattizzazione: complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

  • sanificazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani gli ambienti rimuovendone agenti patogeni, e in generale migliorandone le condizioni del microclima, della temperatura, dell’umidità e la ventilazione, ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.

Non rientrano nell’applicazione della normativa, ad es.:

  • la pulizia dei caminetti;

  • lo spurgo dei pozzi neri;

  • la sterilizzazione di terreni ed ambienti;

  • la pulizia di arenili, strade e cigli stradali;

  • la disinfestazione e fumigazione di merci e derrate per mezzo di gas tossici;

  • la pulizia di cisterne;

 

N.B. I soggetti giuridici che possono essere abilitati alle attività di pulizie, sono le imprese singole o associate regolarmente iscritte al registro delle imprese o all’Albo regionale delle imprese artigiane.

Poiché tale attività è prerogativa delle imprese non possono essere abilitate ad esempio le associazioni e tutti i soggetti “non imprese” disciplinati nel primo libro del codice civile.

I requisiti di capacità economico – finanziaria

L’impresa deve essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria che si intendono posseduti in presenza delle seguenti condizioni:

  • iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;

  • assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 7 marzo 1996 n.108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;

  • esistenza di rapporti con il sistema bancario comprovati da apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati, ovvero dalla titolarità di almeno un c/c bancario, postale o on line.

I requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità per l'esercizio dell'attività di pulizie sono quelli previsti dall'art. 2 del L. 82/1994. Tali requisiti devono essere posseduti dai seguenti soggetti:

  • titolare dell´impresa individuale;

  • institore o direttore preposto all'esercizio dell'impresa;

  • tutti i soci per le società in nome collettivo;

  • soci accomandatari per le società in accomandita semplice;

  • amministratori per ogni altro tipo di società, comprese le cooperative.

Attività di sanificazione - disinfestazione - derattizzazione

A differenza delle attività di pulizie e disinfezione, l'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione richiede la nomina di un responsabile tecnico in possesso di uno fra i seguenti requisiti professionali:

A - OBBLIGO SCOLASTICO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE

  • assolvimento dell'obbligo scolastico in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente;

  • più esperienza professionale qualificata, nello specifico campo, di almeno tre anni come dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare in imprese del settore regolarmente abilitate.

B -TITOLO di STUDIO DIRETTAMENTE ABILITANTE

  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale;

oppure

  • diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea in materia tecnica attinente l'attività.

Nel caso di diploma o attestato di qualifica, il corso di studi deve prevedere almeno un insegnamento biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.

Il preposto alla gestione tecnica può ricoprire la stessa carica per più imprese, fatta eccezione per le imprese artigiane, e deve soddisfare un “rapporto di immedesimazione” con l’impresa. Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

 

Le fasce di classificazione

Trascorsi almeno due anni dall’inizio dell’attività, le imprese di pulizia regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo regionale imprese artigiane, possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia, (appalti pubblici), secondo fasce di classificazione per volume d’affari. Ciò non è invece necessario per le procedure di affidamento servizi che non ricadono nei vincoli della normativa comunitaria.

Per informazioni dettagliate sulle fasce di classificazione consultare le relative schede del SARI (Servizio di Assistenza specialistico sul Registro Imprese)

LINK A SARI

Le sanzioni per le imprese di pulizie

Le imprese di pulizie possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

  • La mancata comunicazione nei termini dei requisiti: le imprese che non comunicano alla Camera di Commercio le variazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa nei termini previsti dei trenta giorni, sono soggette ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 207,00 euro a 620,00 euro.

  • L'esercizio dell’attività d'impresa in mancanza d'iscrizione: sono sanzionabili con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103,29 euro a 516,46 euro le imprese che esercitano le attività senza essere iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, o che esercitino l’attività nonostante l’avvenuta sospensione, o dopo la cancellazione. Sono sanzionati: il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, comprese le cooperative.

I committenti possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

  • L'affidamento di servizi a imprese non in regola: le imprese che affidano lo svolgimento delle attività di pulizie ad imprese che non risultino in regola, sono sanzionabili con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103,29 euro a 516,46 euro. Sono sanzionati: il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, comprese le cooperative.

  • La stipula di contratti con imprese non iscritte: a chiunque stipuli contratti con imprese di pulizie non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 1.033,00 euro. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164,00 euro a 25.823,00 euro.

Le condizioni di validità dei contratti per servizi di pulizie

I contratti stipulati con imprese di pulizie non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.

Ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2020