Impiantistica

IMPIANTISTICA

 

Il 27/03/2008 è entrato in vigore il D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti.

Gli impianti secondo l'art. 1 del D.M. 37/2008 sono quelli posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze:

  • a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in precedenza erano inseriti nella lett.b), impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  • b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  • c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • g) impianti di protezione antincendio.
N. B. possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente alle attività indicate dalle varie lettere dell'art.1 del D.M. 37/08, purché la limitazione sia di fatto nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera; inoltre l'estensione eventuale ad altre lettere non è necessaria quando sia riferita a lavori attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. Il rilascio di abilitazione limitata, rimane comunque un'eccezione, e deve essere motivata o dalla effettiva attività svolta dall'impresa richiedente o dal contenuto dei titoli di studio e/o dall'attività lavorativa svolta dal richiedente.

Le novità più importanti introdotte dal decreto sono:

  • estensione dell'obbligo del possesso dei requisiti tecnico-professionali a tutte le imprese che svolgono attività di installazione di impianti, per qualsiasi destinazione d'uso sia civile che industriale;

  • aumento del periodo di inserimento da svolgersi in imprese del settore al fine di possedere i requisiti tecnico- professionali;

  • le dichiarazioni di conformità non devono essere inviate alla Camera di Commercio, ma unitamente al progetto devono essere depositate, entro 30 giorni, presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune;

  • il responsabile tecnico può svolgere tale incarico per una sola impresa e che tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa;

  • introduzione di alcune modifiche ed integrazioni alle descrizioni delle classificazioni degli impianti, rispetto alla classificazione prevista dalla L.46/90;

Dichiarazione di conformità

A norma dell'art 11 del D.M. 37/2008 la dichiarazione di conformità dell'impianto deve essere presentata presso lo sportello unico per l'edilizia del comune dove ha sede l'impianto

Nomina Responsabile tecnico con Inizio attività

In applicazione di quanto disposto dall’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i., le imprese sono tenute a presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) come da modello allegato all’ufficio del Registro delle imprese, accompagnata dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese, nei quali dovranno indicare l’attività che si intende svolgere e il responsabile tecnico nominato.

Cessazione e contestuale sostituzione dell’unico responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell’impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell’unico responsabile tecnico, presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed un secondo intercalare per comunicare la nomina del nuovo.

Le date di cessazione e nomina dei responsabili tecnici devono corrispondere alla data di invio dell'istanza al Registro delle Imprese; qualora la nomina avvenga in ritardo l'ufficio procederà alla sospensione delle attività per il periodo interessato

AVVERTENZE: Si raccomanda, nella compilazione telematica della pratica, di inserire il codice C20 nel file contenente il modello SCIA e/o Rt.

 

Requisiti Tecnico Professionali

Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M. 37/2008:

  • a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  • b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di un anno;ù
  • c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di due anni;
  • d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di imprese abilitate nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari;
  • e) il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolta l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari  tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l’impresa in una delle figure sotto indicate:

  • titolare di un’impresa individuale;

  • socio/amministratore di società;

  • dipendente dell’impresa;

  • collaboratore familiare.

Il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

DIMISSIONI RESPONSABILE TECNICO

Le avvenute dimissioni del responsabile tecnico debbono essere denunciate entro trenta giorni (salvo incorrere in sanzioni) al Repertorio Economico Amministrativo a cura dei legali rappresentanti dell'impresa.

Nel caso di mancato adempimento dell'impresa il responsabile tecnico dimissionario può attivare il procedimento di cancellazione d'ufficio inviando (una PEC alla CCIAA registro.imprese@ao.legalmail.camcom.it) copia della lettera di dimissioni inviata all'impresa stessa e copia della ricevuta di ritorno della raccomandata.

L'ufficio inviterà l'impresa a presentare le dimissioni del responsabile tecnico entro un termine massimo di trenta giorni decorso il quale verrà predisposto il provvedimento di cancellazione d'ufficio.

MODELLO ANTIMAFIA

Comunicazione antimafia. Le modifiche introdotte nel Codice antimafia con il D.lgs. 218/2012, hanno ampliato i soggetti ed operatori da sottoporre alla verifica antimafia.

In base a tali disposizioni, ogniqualvolta l’impresa presenti un modello di Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), deve allegare il mod. Comunicazione Antimafia

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Ultima modifica: Mercoledì 24 Agosto 2022