Dismissione modulo procura speciale Comunica per istanze di iscrizione e deposito Registro Imprese/REA

Lunedì 7 Marzo 2022

Dismissione modulo procura speciale Comunica per istanze di iscrizione e deposito Registro Imprese/REA

Si informa che prossimamente, secondo il calendario sotto riportato, l’ufficio del Registro delle imprese di Aosta non accetterà più domande o denunce inviate con la delega di firma all’intermediario, ovvero con la cd. “procura speciale Comunica” firmata in via autografa dall’obbligato cui si aggiunge la copia del documento di identità del delegante.

Dal punto di vista normativo, la dismissione della procura cartacea consentirà di dare piena attuazione all’articolo 31 della Legge 340/2000, norma speciale in materia di Registro delle imprese, che richiede la firma digitale del soggetto obbligato o legittimato alla presentazione delle domande e delle denunce presentate telematicamente, rispondendo primariamente all’esigenza di assicurare certezza sull’identità del soggetto tenuto all’adempimento.

Dal punto di vista organizzativo, tale decisione rientra in un processo di riorganizzazione complessiva dei servizi di trasmissione delle pratiche telematiche, già avviato da tempo a livello nazionale e approcciato ora dall’ufficio Registro delle imprese di Aosta come operazione preparatoria all’imminente obbligo in capo alle società ed altri soggetti in materia di Titolare effettivo, che imporrà appunto la trasmissione telematica al registro delle imprese della relativa comunicazione, obbligatorimente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.           

CALENDARIO DISMISSIONE DELLA PROCURA

  • Deposito bilanci - dal 01/04/2022
  • Pratiche di società ed altri enti collettivi iscritti al Registro delle imprese - dal 01/10/2022
  • Pratiche REA società - dal 01/02/2023
  • Pratiche imprese individuali* - dal 01/02/2023
  • Rinnovo cariche societarie - dal 01/02/2023

Pertanto, a partire dalle date sopraindicate, il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia (legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, …) dovrà presentare la modulistica ministeriale sottoscritta esclusivamente con la propria firma digitale.

Naturalmente gli intermediari potranno continuare a svolgere le importanti attività di predisposizione e invio delle domande telematiche, che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato o legittimato.

Inoltre, continueranno ad essere accettate, come già avviene attualmente, le pratiche che il commercialista può firmare digitalmente in qualità di “Professionista incaricato” ai sensi dell’articolo 31, comma 2 quater e 2 quinquies della Legge n. 340/2000 e che per maggior chiarezza si riporta di seguito:

  • 2-quater.  Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo  2435  del codice civile puo' essere effettuato mediante trasmissione  telematica  o  su supporto informatico degli stessi, da parte  degli  iscritti  negli  albi  dei  dottori commercialisti, dei ragionieri  e  periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
  • 2-quinquies.  Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di  cui  al  comma  2-quater  attesta  che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e' tenuta  al  deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta  di  quest'ultimo.  Gli  iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati  dai  legali  rappresentanti  della  societa', possono  richiedere  l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui  redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.

Si raccomanda, quindi, ai soggetti interessati di acquisire per tempo il dispositivo di firma digitale, mentre, per chi ne fosse già in possesso, sarà opportuno verificarne il corretto funzionamento e la scadenza.

La Chambre rilascia dispositivi di firma digitale su appuntamento prenotabile  telefonicamente o on-line.

Tutte le informazioni utili sono disponibili a questo link: https://www.ao.camcom.it/richiesta-firma-digitale-cns

Pertanto, alle scadenze sopra riportate, le domande al Registro delle imprese dovranno essere firmate digitalmente da:

  1. Soggetti obbligati/legittimati alla presentazione e sottoscrizione della domanda/denuncia. Tali soggetti risulteranno intestatari della distinta ComUnica. a) Amministratori/liquidatori/sindaci b) Dottori commercialisti ed esperti contabili in qualità di professionista incaricato (Legge 340/2000) c) Notai
  2. Intermediario, ovvero colui che cura materialmente la sola trasmissione della pratica e che dovrà solo firmare digitalmente la distinta in aggiunta al soggetto del punto 1. Il ruolo dell’intermediario può essere svolto da chiunque abbia la strumentazione informatica e conoscenze sul funzionamento dei programmi di compilazione delle pratiche e del sistema telematico del Registro delle imprese. Per svolgere tale ruolo, non sono necessari né il possesso di titoli di studio particolari o l’iscrizione in ordini professionali.

Con riferimento al “Professionista incaricato”, questi, in base all’art. 31 comma 2 quater e quinquies della legge n. 340/2000, può presentare:

  •  domande di deposito dei bilanci di esercizio;
  •  domande di deposito o iscrizione di atti societari per la cui redazione non è richiesto l’intervento del notaio. Si allega alla presente comunicazione una Guida sulle modalità di sottoscrizione e preparazione dei documenti/atti da allegare alla domanda.

Il professionista incaricato non può invece presentare:

  • pratiche relative a imprese individuali;
  • pratiche REA.

Il “Professionista incaricato”, al fine di espletare correttamente l’adempimento pubblicitario, dovrà dichiarare nel Modello Note della domanda/denuncia di cui trattasi di essere stato incaricato dal soggetto obbligato o interessato con la seguente modalità:

  • nel caso di professionista che firma con dispositivo contenente il “certificato di ruolo” (che, come noto, attesta l'iscrizione del Professionista all'Albo professionale), la frase da inserire è la seguente: “Il sottoscritto ... dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda/denuncia su incarico di ... (nome e cognome del soggetto obbligato o interessato)”;
  • nel caso di professionista che firma con dispositivo privo del “certificato di ruolo”, la frase da inserire è la seguente: “Il sottoscritto ... dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ..., al n. ... Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di presentare la domanda/denuncia su incarico di ... (nome e cognome del soggetto obbligato o interessato)”.

La mancata o non corretta compilazione del Modello Note comporterà irricevibilità dell’istanza/denuncia/domanda presentata e il respingimento della stessa.

Focalizzando l’attenzione sul solo deposito bilanci, in vista dell’imminente inizio della relativa campagna, si riepilogano le modalità di presentazione e sottoscrizione delle domande di deposito:

  1. da un amministratore della società o dal liquidatore della società;
  2. dal professionista incaricato ai sensi dell’articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340 riportando la dichiarazione di cui sopra nel Modello XX-Note.

 

* Eccezioni all’obbligo della firma digitale:

Al fine di non aggravare gli adempimenti a carico delle imprese nella fase finale del loro ciclo di vita, si specifica che nei suddetti casi sarà ancora consentito l’utilizzo della procura ComUnica:

  • istanza di cancellazione dal Registro delle imprese di impresa individuale;
  • denuncia di cancellazione dal Repertorio delle notizie economiche e amministrative, per cessazione di tutta l’attività, di soggetto collettivo iscritto solo nel REA.
Ultima modifica: Lunedì 7 Marzo 2022