Sorveglianza Produzione imballaggi

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'involucro individuale che contiene il prodotto stesso.

Un preimballaggio ha 3 caratteristiche fondamentali:

  • è confezionato in assenza dell'acquirente;
  • contiene quantità unitarie costanti di prodotto;
  • è sigillato e il prodotto contenuto non può essere modificato senza alterare palesemente la confezione.

Normativa comunitaria

Riguarda i prodotti destinati al mercato europeo (preimballaggi di tipo CEE) e precisamente i preimballaggi CEE destinati alla vendita in quantità unitarie costanti superiori o uguali a 5 grammi o 5 millilitri e inferiori ouguali a 10 chilogrammi o 10 litri.

Le norme comunitarie e nazionali hanno l'obiettivo di tutelare i consumatori, quindi di garantire:

  • che il contenuto effettivo dei preimballaggi corrisponda a quello dichiarato;
  • che le informazioni sui prodotti commercializzati siano corrette e standardizzate.

La determinazione della quantità

  • Effettuare la misurazione utilizzando uno strumento di misura di tipo legale (omologato per transazioni commerciali) dotato di una sensibilità (divisione) adeguata e in regola con le disposizioni metrologiche in vigore (sottoposto a verifica periodica secondo le scadenze previste).
  • Può essere misurata direttamente per mezzo di strumenti per pesare o di strumenti di misura volumetrici oppure, se si tratta di un liquido, indirettamente per pesatura del prodotto e misurazione della sua massa volumica.
  • Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione sono soddisfatti anche mediante l'utilizzo di bottiglie "recipienti-misura" riempite alle condizioni previste dalle norme in vigore.

Gli strumenti usati dal produttore per il controllo delle quantità nominali devono essere di tipo legale, con una sensibilità adeguata alla quantità di prodotto trattato per la singola confezione e sottoposti regolarmente alla verificazione periodica.

Caratteristiche dello strumento per pesare da utilizzare per la determinazione delle quantità nominali dei preimballaggi

divisione dello strumento [g]

Valori delle quantità nominali a partire dalle quali si può utilizzare lo strumento con la divisione corrispondente [g]

0,1

Per qualsiasi quantità nominale

0,2

A partire da 10 g

0,5

A partire da 50 g

1

A partire da 200 g

2

A partire da 2 kg

5

A partire da 5 kg

10

A partire da 10 kg

20

A partire da 20 kg

50

A partire da 50 kg

Bottiglie recipienti-misura

Sono recipienti (bottiglie) di vetro, o altro materiale con caratteristiche di rigidità e stabilità analoghe, e hanno le seguenti caratteristiche:

  • sono strumenti approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico e muniti degli appositi contrassegni;
  • sono predisposti per una chiusura ermetica e destinati al deposito, trasporto o fornitura di liquidi;
  • hanno una capacità nominale superiore o uguale a 50 millilitri e non superiore a 5 litri;
  • hanno qualità metrologiche che consentono, quando sono riempiti ad un dato livello dal rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Il piano di campionamento statistico

  •  Il controllo del contenuto effettivo dei preimballaggi può essere eseguito misurando ogni singola confezione (generalmente questa modalità viene applicata nei casi di produzioni in piccole quantità, di solito a carattere artigianale), oppure secondo un piano di campionamento (controllo di fabbricazione) che può essere basato sul metodo di controllo statistico previsto dalle normative metrologiche oppure su metodi previsti dalle norme tecniche di unificazione (UNI - ISO - EN). In ogni caso i controlli devono essere organizzati in modo che sia effettivamente garantito il valore delle quantità nominali.
  • se il controllo delle quantità viene effettuato secondo un piano di campionamento il produttore deve registrare, su supporti cartacei o di tipo informatico, i risultati dei controlli effettuati. Il periodo durante il quale la documentazione stessa deve essere conservata è stabilito come segue (c.m. del 17/04/1996, n. 43):
    • prodotti che riportano la data di scadenza: almeno 1 mese;
    • prodotti che riportano il termine minimo di conservazione: almeno 6 mesi
    • dallo spirare del termine di durabilità del prodotto;
    • prodotti che non riportano alcun termine: almeno 3 anni.

Etichettatura preimballaggi di tipo CEE

Iscrizioni metrologiche da riportare sui preimballaggi:

  1. Il nome e l'indirizzo del produttore o del confezionatore in modo da identificare chi ha effettuato il riempimento (produttore), oppure, qualora si tratti di "imballaggi preconfezionati C.E.E." provenienti da Stati non membri della Comunità Europea, l'importatore stabilito nella Comunità;
  2. L'indicazione della quantità nominale (massa o volume) del prodotto contenuto seguita dall'unità di misura o dal suo nome per esteso (grammi (g); chilogrammi (kg) millilitri (ml o mL) centilitri (cl o cL) litri (l o L);
  3. Il marchio CEE (deve essere collocato nello stesso campo visivo dell'indicazione della quantità nominale) costituito dalla lettera minuscola "e", avente una forma normalizzata e altezza minima di 3 mm (decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 agosto 1976 "disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E. e di bottiglie recipienti-misura C.E.E.") ;
  4. L'indicazione del lotto, identifica un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze identiche (per i prodotti alimentari non è richiesta quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano almeno con la menzione del giorno e del mese - d.lgs.27/01/1992, n. 109 e successive modificazioni - d.lgs. 23/06/2003, n. 181);
  5. Se un prodotto alimentare solido è immerso in un liquido di governo (acqua, salamoia, ecc.), oltre alla quantità nominale, deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato.

L'Ufficio metrico è incaricato della sorveglianza sul confezionamento attraverso il controllo dei quantitativi di prodotto effettivamente contenuti nelle singole confezioni e delle procedure adottate dalle aziende riguardo la conformità alle normative dei lotti confezionati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

  • decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391 "Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE" e successive modifiche e integrazioni (art.4, all. I - II - III abrogati con d.lgs. 12/2010);
  • decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 agosto 1985 "Sigla identificativa del lotto di appartenenza";
  • decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 maggio 2001 "Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste dal d.P.R. 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.";
  • decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 luglio 1999 "Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste dal d.P.R. 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di imballaggi preconfezionati e gamma di quantità e capacità nominali;

Preimballaggi di tipo C.E.E.

  • legge 25 ottobre 1978, n. 690, "Attuazione della direttiva 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati" e successive modifiche e integrazioni;
  • decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 febbraio 1979, "Disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E., disciplinati dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690";
  • decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1979 "Aggiornamento di disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E., disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614;

Bottiglie recipienti-misura

  • decreto legge 3 luglio 1976, n.451, "Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura";
  • legge 19 agosto 1976, n. 614 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura
  • decreto ministeriale 5 agosto 1976, "Disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E. e di bottiglie recipienti-misura C.E.E.";

Preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. e preimballaggi di tipo C.E.E.

  • decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
  • decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 "Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità";
  • decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 "Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi";
  • decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12 "Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE".
Contatti

Ufficio Metrico

Unità organizzativa
Ufficio Metrico
Indirizzo
Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono
0165 573045
PEC
regolazione@ao.legalmail.camcom.it
Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:
Dirigente: Dott.sa Laura Morelli
Ispettore metrico: Patrizia Demartini

Ispettore metrico: Matteo Magro 
Segreteria: Vera Verthuy
Ultima modifica: Venerdì 30 Aprile 2021