Prodotti tessili

DEFINIZIONE

Per prodotto tessile si intende il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono assimilati ai prodotti tessili:                                  

  • i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso
  • i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso
  • le parti tessili:
    • dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti
    • dei rivestimenti di materassi
    • dei rivestimenti degli articoli da campeggio

purché tali parti tessili costituiscano aleno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti

  • i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità alla normativa vigente.
 

DESIGNAZIONE DELLA COMPOSIZIONE

Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazione di fibre tessili indicate nell'allegato I del regolamento CE n. 1007/2011, es. cashmere e non più kashmir.

Prodotti puri
  • Un prodotto tessile può essere definito con il termine "100%", "puro", o "tutto" se composto interamente da una stessa fibra tessile.
    Esempio: cotone 100%, tutto cotone, puro cotone
  • Sui prodotti dichiarati puri è ammessa la presenza di "fibre estranee" pari a:
    • 2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica
    • 5%, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato
Prodotti di lana vergine o lana di tosa
  • Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato "lana vergine" o "lana di tosa" purché sia composto esclusivamente di un fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito o tratta in modo diverso dal "necessario".
  • La denominazione si può usare anche per mischie se la quantità di lana non è inferiore al 25% e in caso di mischia intima la lana è mischiata solo con un'altra fibra. E' obbligatoria l'indicazione della composizione percentuale completa.
  • Sui prodotti dichiarati in "lana vergine" o "lana di tosa" è ammessa la presenza di "fibre estranee" pari a 0,3%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica.
Prodotti tessili composti da più fibre
  • un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente
    Esempio: poliestere 50% - cotone 30% - acrilica 20%
  • Un prodotto tessile composto da una o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% in peso, può essere etichettato "minimo 85%" seguito dalla denominazione della fibra
    Esempio: poliestere 90% oppure poliestere minimo 85% oppure poliestere 90% viscosa 10%
  • un prodotto tessile composto da una o più fibre nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggior percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre costituenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazioni delle loro percentuali in peso
    Esempio: poliestere 50% - cotone 30% - acrilica
  • una fibra che rappresenta fino al 5% del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile possono essere indicate coni termini "altre fibre", immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso
    Esempio: cotone 85% - altre fibre 15%
  • i prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale in lino è pari almeno al 40% del peso totale del tessuto sbozzinato, possono essere designati con la denominazione "misto lino" completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "ordito puro cotone - trama puro lino"

OBBLIGHI

  • Il fabbricante, all'immissione di un prodotto sul mercato, garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni contenute.
  • Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione Europea, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni contenute.
  • Il distributore è considerato fabbricante quando immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi appone l'etichetta o ne modifichi il contenuto. Il distributore, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno previsto dalla legge.

L'etichetta o il contrassegno sono redatti nella lingua ufficile dello stato menbro su cui il territorio sono messi a disposizione del consumatore.

Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno
  1. Fermamaniche di camicie
  2. Cinturini di materia tessile per orologio
  3. Etichette e contrassegni
  4. Manopole di materia tessile imbottite
  5. Copricaffettiere
  6. Copriteiere
  7. Maniche di protezione
  8. Manicotti non di felpa
  9. Fiori artificiali
  10. Puntaspilli
  11. Tele dipinte
  12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
  13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
  14. Ghette
  15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
  16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
  17. Articoli di materia tessile da viaggio
  18. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
  19. Chiusure lampo
  20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
  21. Copertine di materia tessile per libri
  22. Giocattoli
  23. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
  24. Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2
  25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
  26. Copriuova
  27. Astucci per il trucco
  28. Borse in tessuto per tabacco
  29. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
  30. Custodia per telofoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm2
  31. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
  32. «Nécessaires» da toletta
  33. «Nécessaires» per calzature
  34. Prodotti funerari
  35. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.
  36. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale
  37. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI), destinati normalmente:
    • ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni
    • ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
  38. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
  39. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
  40. Velatura
  41. Articoli tessili per animali
  42. Bandiere, stendardi e gagliardetti
Merci per cui è obbligatoria soltanto un'etichettatura o stampigliatura globale
  1. Canovacci
  2. Strofinacci per pulizia
  3. Bordure e guarnizioni
  4. Passamaneria
  5. Cinture
  6. Bretelle
  7. Reggicalze e giarrettiere
  8. Stringhe
  9. Nastri
  10. Elastici
  11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
  12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 37 dell'allegato V (1)
  13. Centrini
  14. Fazzoletti da naso e da taschino
  15. Retine per capelli
  16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
  17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
  18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
  19. Cinghie per tendaggi e veneziane

CONTROLLI E VIGILANZA

I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione  sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente.

La vigilanza sulla corretta etichettatura compete al Ministero dello Sviluppo Economico  Direzione Generale Vigilanza e Normativa tecnica - che si avvale delle Camere di Commercio, a cui sono state conferite nel 2000 le funzioni dei soppressi uffici provinciali e della Guardia di Finanza. Svolgono attività di vigilanza anche la Polizia Municipale, i NAS ecc. I funzionari della Camera di Commercio e degli enti sopra citati possono procedere ad ispezioni negli stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti di vendita nei quali si esercita l'attività imprenditoriale o commerciale.
 

SANZIONI

  • Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con le indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a € euro 5.164,00 (art. 25 l. 883/73).
  • Chiunque immetta direttamente al consumo un prodotto tessile privo di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punito con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 3.098,00 (art. 15 d.lgs. 194/99 - N.B. non si applica il pagamento in misura ridotta).
  • Chiunque ometta di indicare o indichi in modo non corretto la composizione fibrosa sui documenti commerciali è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 1.564,00 (art. 25 l. 883/73 - art. 15 d.lgs. 194/99).
  • Chiunque ometta di conservare le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, è punito con sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 4.131,00 (art. 15 d.lgs. 194/99).
  • Chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 40.000,00 (art. 112 d.lgs. 206/2005).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

Normativa nazionale

Contatti

Ufficio Sicurezza Prodotti

Unità organizzativa
Ufficio Sicurezza Prodotti
Indirizzo
Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono
0165 573043
Email
sicurezzaprodotti@ao.camcom.it
PEC
regolazione@ao.legalmail.camcom.it
Orari

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:
Dirigente: Dott.sa Laura Morelli
Ispettore: Patrizia Demartini
Segreteria: Maria Cristina Rossi

Ultima modifica: Mercoledì 28 Aprile 2021