Giocattoli

DEFINIZIONE

Qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) hanno obblighi in materia di:

  • sicurezza
  • documentazione
  • marcatura ed avvertenze
  • tracciabilità
  • collaborazione con le Autorità​
Obblighi del fabbricante
  • GARANTIRE che i giocattoli siano progettati e fabbricati in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza;
  • PREPARARE la documentazione tecnica;
  • ESEGUIRE O FAR ESEGUIRE la procedura di "valutazione della conformità";
  • REDIGERE la dichiarazione CE di conformità;
  • APPORRE la marcatura "CE";
  • CONSERVARE la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato;
  • GARANTIRE che:
    • la produzione in serie si mantenga conforme;
    • sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione (imballaggio, documento di accompagnamento);
    • il giocattolo sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.
  • INDICARE sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove può essere contattato (imballaggio, documento di accompagnamento).
  • PRENDERE immediatamente misure correttive  affinché i giocattoli  siano resi conformi o ritirati o richiamati qualora ritenga o abbia motivo di credere che un giocattolo immesso sul  mercato non sia conforme alla pertinente normativa
  • INFORMARE immediatamente il Ministero dello Sviluppo economico qualora il giocattolo presenti un rischio.
  • FORNIRE tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo in lingua italiana o inglese, su richiesta motivata delle Autorità competenti, e cooperare con le stesse in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi dei giocattoli che hanno immesso sul mercato.
Obblighi del rappresentante autorizzato

Il rappresentante autorizzato è nominato dal fabbricante mediante mandato scritto. Il mandato consente al rappresentante di eseguire almeno i seguenti compiti:

  • TENERE a disposizione della Autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
  • FORNIRE a seguito di richiesta motivata da parte della Autorità competente, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;
  • COOPERARE con le stesse Autorità, su loro richiesta, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.
Obblighi dell'importatore
  • IMMETTERE sul mercato UE solo giocattoli conformi;
  • ASSICURARSI che il FABBRICANTE abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità,  preparato la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE sul giocattolo, - apposto sul giocattolo un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la identificazione del giocattolo (oppure ove ciò non sia possibile sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento), - indicato sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove può essere contattato (imballaggio, documento di accompagnamento).
  • NON IMMETTERE sul mercato un giocattolo, qualora ritenga  che non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza;
  • INFORMARE il fabbricante e l'Autorità di vigilanza del mercato qualora il giocattolo presenti un rischio;
  • INDICARE il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove può essere contattato sul giocattolo (oppure ove ciò non sia possibile sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento);
  • ASSICURARE che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana;
  • GARANTIRE che per la durata del tempo durante il quale un giocattolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza;
  • CONSERVARE la dichiarazione "CE" di conformità per 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato;
  • GARANTIRE che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta all'Autorità di vigilanza;
  • ADOTTARE immediatamente misure correttive qualora ritenga o abbia motivo di credere di aver immesso sul mercato giocattoli non conformi alla pertinente normativa, al dine che gli stessi siano resi conformi, ritirati o richiamati;
  • INFORMARE immediatamente il Ministero per lo Sviluppo economico, qualora un giocattolo presenti un rischio;
  • FORNIRE tutta la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, a seguito di richiesta motivata delle Autorità competenti.
Obblighi del distributore
  • VERIFICARE che il giocattolo sia marcato "CE", accompagnato dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana, rechi un codice identificativo del prodotto, il nome e l'indirizzo del fabbricante, il nome e l'indirizzo dell'importatore;
  • GARANTIRE che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza;
  • NON IMMETTERE sul mercato un giocattolo se ritiene che non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza;
  • INFORMARE il fabbricante o l'importatore e il Ministero per lo Sviluppo economico qualora un giocattolo presenti un rischio;
  • ASSICURARSI che siano adottate le misure correttive affinché il giocattolo sia reso conforme o ritirato o richiamato qualora ritenga che un giocattolo già immesso sul mercato non sia conforme;
  • FORNIRE la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, su richiesta delle Autorità competenti e cooperare con le stesse per eliminare i rischi dei giocattoli che hanno messo a disposizione sul mercato.
ATTENZIONE!
Nel caso in cui un importatore o un distributore immettano un giocattolo sul mercato con il proprio nome o quando modifichino un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale che la conformità potrebbe esserne condizionata sono soggetti agli dei fabbricanti.

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 54/2011, nonché ai requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II del citato decreto.

L'articolo 9 del decreto citato stabilisce che:

  • i giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne e' fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilita' degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età;
  • le avvertenze nonché le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli;
  • i giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi.

Per quanto riguarda i requisiti particolari di sicurezza si rinvia all'allegato II del decreto legislativo n. 54/2011 in calce alla presente.

Esclusioni

Il decreto n. 54/2011 relativo alla sicurezza dei giocattoli non si applica:

  • alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
  • alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
  • ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
  • alle macchine a vapore giocattolo;
  • alle fionde e catapulte.
Non sono considerati giocattoli
  1. decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;
  2. prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore (es. modelli in scala, bambole folkloristiche);
  3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;
  4. biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm;
  5. monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;
  6. veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
  7. attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;
  8. puzzle di oltre 500 pezzi;
  9. fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm;
  10. fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
  11. prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;
  12. prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
  13. prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;
  14. apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
  15. software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD;
  16. succhietti per neonati e bambini piccoli;
  17. apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
  18. trasformatori per giocattoli;
  19. accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

AVVERTENZE

Laddove risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori.

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui e' corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze  devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.

Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola: «Attenzione» o dalla parola «Avvertenza» o «Avvertenze» a seconda dei casi.

AVVERTENZE GENERALI

Le restrizioni relative agli utilizzatori devono comprendere per lo meno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

AVVERTENZE SPECIFICHE E INDICAZIONI IN MERITO ALLE PRECAUZIONI DA SEGUIRE NELL'UTILIZZO DI ALCUNE CATEGORIE DI GIOCATTOLI

Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi

I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma del seguente pittogramma:Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione.

Il presente punto non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.

Giochi di attività

(per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività, destinati a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse).

I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza: "Solo per uso domestico".

I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività, se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.

Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.

Giocattoli funzionali

(svolgono la stessa funzione e vengono impiegati nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinati ad essere utilizzato da adulti, e possono essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto)

I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza: "Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto".

Questi giocattoli devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal fabbricante.

Giocattoli chimici

(destinati alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinati ad essere utilizzati da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto)

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di questo tipo di giocattoli. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere specificata dal fabbricante.

Oltre alle istruzioni di cui al primo comma, i giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio la seguente avvertenza: "Non adatto a bambini di età inferiore a ( [*] anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto".

[*] L'età deve essere specificata dal fabbricante.

Sono in particolare considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l'uso.

Pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini

Questi giocattoli, quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza: "Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico".

Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

Giocattoli nautici

I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza: "Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto".

Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari

I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza: "Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".

Imitazioni di maschere e caschi di protezione

Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza: "Questo giocattolo non fornisce protezione".

Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla,a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri

I giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio; l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo. "Per evitare eventuali lesioni da impiglia mento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di lzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattona mento".

Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi

L'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui all'allegato II, parte III, punto 11, primo comma, e di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di detto punto del citato decreto n. 54/2011, deve recare l'avvertenza: "Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti".

CONTROLLI E VIGILANZA

La vigilanza sulla sicurezza dei giocattoli spetta al Ministero dello Sviluppo economico, che si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza, e al Ministero della Salute, limitatamente agli aspetti di specifica competenza (chimici, infettivi, microbiologici) , il quale si avvale del Comando Carabinieri Tutela Salute e dell'Istituto Superire di Sanità.

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane.

I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione presso produttori, importatori, distributori.

I controlli possono essere: visivi/formali, documentali e fisici (prelievo e analisi di campioni).

SANZIONI

  • Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti progettati o fabbricati in modo non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Art. 9 e all'allegato  II del decreto legislativo 5/2011 è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000,00 a 50.000,00 euro.
  • Il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ad una misura restrittiva emanata dal'Autorità di vigilanza su prodotti che rischiano di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000,00 a 50.000,00 euro
  • Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato giocattoli privi della documentazione tecnica di cui all'All. IV del decreto 54/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500,00 a 40.000,00 euro
  • Il fabbricante o l'importatore che immetta sul mercato giocattoli privi della marcatura CE o privi delle avvertenze è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500,00 a 30.000,00 euro
  • Il fabbricante o l'importatore che immetta sul mercato prodotti che sono oggetto di un provvedimento di divieto di immissione in commercio emanato dal Ministero è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500,00 a 10.000,00
  • Il distributore che mette a disposizione sul mercato giocattoli privi della marcatura CE o delle avvertenze è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500,00 a 10.000,00 euro
  • Il fabbricante, l'importatore o il distributore che non fornisca, su richiesta, all'Autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500,00 a 10.000,00 euro
  • Il rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi, di cui all'Art. 4 comma 3 del decreto 54/2011, nei confronti dell'autorità competente: mantenere a disposizione la dichiarazione CE e la documentazione tecnica per dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo; fornire le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo a seguito di una richiesta motivata dell'autorità  competente ; cooperare, su richiesta, con l'autorità competente,  in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel mandato, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500,00 a 10.000,00
  • Per gli aspetti non coperti dalle normative di settore vengono applicate le sanzioni previste dall'Art. 112 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

  • Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 - sulla sicurezza dei giocattoli.
  • Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
    ​N.B.: Restano in vigore esclusivamente l'art. 2, paragrafo 1 e l'Allegato II, parte 3 fino al 20 luglio 2013.
  • Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Altre normative comunitarie applicabili ai giocattoli:

  • Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)
  • Direttiva 2005/84/CE restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi - ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
  • Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, con applicazione ai giocattoli radiocomandati.
  • Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici, con applicazione ai giocattoli cosmetici. (il regolamento n. 1223/2009 ne è una rifusione e  prevede che la direttiva sarà abrogata dall'11/7/2013)
  • Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, con applicazione ai giocattoli cosmetici.
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
  • Regolamento (CE) n. 756/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
  • Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
  • Regolamento 1907/2006 REACH, con applicazione ai requisiti sul benzene, nickel, ftalati, azocoloranti, cadmio.
  • Decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Normativa nazionale

Contatti

Ufficio Sicurezza Prodotti

Unità organizzativa
Ufficio Sicurezza Prodotti
Indirizzo
Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono
0165 573043
Email
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PEC
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Orari

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:
Dirigente: Dott.sa Laura Morelli
Ispettore: Patrizia Demartini
Segreteria: Maria Cristina Rossi

Ultima modifica: Mercoledì 28 Aprile 2021