I prodotti tessili e calzature

Cosa si intende per prodotto tessile

Il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono assimilati ai prodotti tessili: 

  • i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso; 
  • i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso; 
  • le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi e degli articoli da campeggio, purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
  • i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

L'etichettatura e presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall'8 maggio 2012 dal regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).

In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che indichi:

  • La composizione fibrosa
  • L'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale indicata con la frase: "Contiene parti non tessili di origine animale"
  • Il responsabile dell'immissione in commercio

Sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n.1007/2011. Le stesse devono essere riportate:

  • in lingua italiana
  • per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni)
  • con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili
  • in ordine decrescente di percentuale di pesoCosa si intende per calzature

Cosa si intende per calzature

Rientrano nella categoria scarpe, sandali, pantofole, stivali e simili, sportive, da ballo o ortopediche, sia che siano fatte di lacci, sia che ricoprano le gambe o parti di esse. Su questa categoria vigono le disposizioni legislative sull'etichettatura.

Non sono soggette alla normativa sull'etichettatura le calzature d'occasione usate, le calzature-giocattolo, le calzature di protezione (stivali per motociclisti o calzature professionali specifiche) e quelle disciplinate dalle norme sulle sostanze pericolose.

Per essere commercializzate le calzature devono avere delle etichette conformi alle norme vigenti.

L'etichetta deve riportare prima di tutto informazioni sul materiale che compone almeno l'80% della superficie della tomaia (parte superiore che copre il piede), del suo rivestimento e della suola interna ed esterna.
Qualora nessun materiale raggiunga la percentuale, devono esserci indicazioni sulle componenti principali.

Le indicazioni, in lingua italiana o rappresentate da simboli, sono:

  • cuoio e pelle;
  • cuoio pieno fiore;
  • cuoio rivestito (cuoio accoppiato con altro materiale pressato, tipo gomma, cartone, stoffa, dove il cuoio non supera un terzo dello spessore totale, ma è comunque superiore a 0,15 cm);
  • materiali tessili (naturali, sintetiche o non tessute);
  • altre materie (es. gomma).

L'etichetta deve essere presente su almeno una delle calzature, stampata, incollata o applicata a un supporto attaccato, purché sia visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.

Normativa di riferimento

  • Legge 8 aprile 2010, n. 55 disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri
  • D.m. 11 aprile 1996 recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore
  • Regolamento (UE) N. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE
  • D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194. Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Guide e pubblicazioni relative ai prodotti tessili e calzature 

Contatti

Area di Regolazione del Mercato, Promozione e Provveditorato

Unità organizzativa
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Indirizzo
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Email
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Orari

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Funzionario/Ispettore: Patrizia Demartini (tel. 0165 573043)
Provveditore: Dott.sa Laura Gullone (tel. 0165 573079)
Segreteria: Vera Verthuy (tel. 0165 573045)
                     Maria Cristina Rossi (tel. 0165 573062/46)                 

Ultima modifica: Martedì 4 Maggio 2021