I Dispositivi di Protezione Individuale - DPI

Per dispositivi di protezione individuale, DPI, ci si riferisce a tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate a essere indossate con la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza, sia in ambito domestico, sia in ambito sportivo, sia in ambito ricreativo e, ovviamente, in campo lavorativo.

Alcuni esempi:

  • Occhi: occhiali, maschere, visiere, schermi
  • Capo: casco, elmetto
  • Arti inferiori: scarpe, ginocchiere, ghette
  • Cadute: imbragature
  • Corpo: indumenti di protezione

Sono suddivisi in 3 categorie:

  • D.P.I. di prima categoria: destinati alla protezione da rischi di lieve entità (es. occhiali da sole).
  • D.P.I. di terza categoria: destinati alla protezione da rischi di morte o di lesioni gravi permanenti.
  • D.P.I. di seconda categoria: tutti i DP.I. non classificabili nelle altre due categorie, quali ad esempio, protezione dell'udito, caschi per attività sportive, indumenti protettivi per attività sportive.

I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.

Sono esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 475/92:

  • i dispositivi progettati e fabbricati per forze armate o polizia ( es. scudi)
  • i dispositivi di autodifesa in caso di aggressione
  • i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche (es. stivali) , calore (es. guanti) , acqua - umidità (es. guanti da cucina)
  • caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote

Nella Guida all'acquisto degli occhiali da sole (ad azione non correttiva) è indicato che questi devono:

  • essere dotati di marcatura CE
  • recare sull'occhiale o sul suo imballaggio il nome e l'indirizzo del fabbricante e i dati identificativi del prodotto
  • essere accompagnati da una nota informativa in lingua italiana, redatta in modo preciso e comprensibile, che indichi fra l'altro: nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nell'Unione Europea; istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione, disinfezione; eventuali accessori utilizzabili e caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; classi di protezione adeguate ai diversi tipi di rischio e corrispondenti limiti di utilizzazione (cioè la categoria del filtro solare da 0 a 4 e il tipo di filtro solare - degradante o fotocromatico o polarizzante); classe ottica, in base alla qualità della lente; il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto; eventuale riferimento alle direttive comunitarie applicabili

Normativa di riferimento

  • D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE

Guide e Pubblicazioni relative ai dispositivi di protezione individuale

Contatti

Area di Regolazione del Mercato, Promozione e Provveditorato

Unità organizzativa
Area di Regolazione del Mercato, Promozione e Provveditorato
Indirizzo
Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono
0165 573047
Email
regolazione@ao.camcom.it
PEC
regolazione@ao.legalmail.camcom.it
Orari

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:
Dirigente: Dott.sa Laura Morelli (tel. 0165 573047)
Funzionario/Ispettore: Patrizia Demartini (tel. 0165 573043)
Provveditore: Dott.sa Laura Gullone (tel. 0165 573079)
Segreteria: Vera Verthuy (tel. 0165 573045)
                     Maria Cristina Rossi (tel. 0165 573062/46)                 

Ultima modifica: Martedì 4 Maggio 2021