Soggetti iscrivibili

SOGGETTI ISCRIVIBILI

Quali sono

IMPRENDITORI INDIVIDUALI — Sono coloro che esercitano una delle attività disciplinate dall'art. 2195 del codice civile.

PICCOLI IMPRENDITORI — Sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

IMPRENDITORI AGRICOLI — Sono coloro che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO — Sono coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Pertanto, è coltivatore diretto colui che esercita, in modo abituale, un'attività organizzata, diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alla trasformazione e vendita dei relativi prodotti, in cui il lavoro proprio e dei componenti della famiglia che collaborano nell'attività è preponderante sugli altri fattori produttivi, compreso il lavoro prestato da terzi.

Gli IMPRENDITORI ARTIGIANI (ved. La sezione Albo imprese artigiane)sono annotati nell’apposita sezione

NEL REA SI ISCRIVONO:

SOGGETTI REA — I soggetti senza fini di lucro (associazioni, fondazioni, enti pubblici e religiosi, ecc.) che, per realizzare i propri scopi associativi o istituzionali, esercitano un'attività economica organizzata non sono iscrivibili nel Registro imprese: sono invece tenuti all'iscrizione nel Rea. L'iscrizione deve essere presentata nei trenta giorni successivi all'effettivo inizio dell'attività economica.

UNITÀ LOCALI — Per unità locali si intendono luoghi diversi dalla sede, ovvero gli impianti operativi o amministrativo-gestionali (es.: laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.), ubicati in luoghi diversi da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. La diversificazione dell'ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato.

 

Ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2020