Sanzioni RI e REA

Le domande di iscrizione al Registro Imprese e le denunce al R.E.A. devono essere presentate, di norma, entro 30 giorni dalla data dell'atto da iscrivere o dell'evento da comunicare; se il termine di scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo.

La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Queste sanzioni riguardano diversi soggetti, tenuti a richiedere un'iscrizione o ad effettuare un deposito nel registro imprese, ed in particolare:

  • l'imprenditore individuale quando la richiesta è effettuata oltre i 30 giorni dall'evento, così come previsto dall'art. 2196 c.c (sezione ordinaria), e dall'art. 18 del D.P.R. 581/95 (sezione speciale)
  • gli amministratori delle società semplici quando le richieste sono effettuate oltre il termine di 30 giorni dalla costituzione o dalla modificazione dell'atto costitutivo, così come previsto dall'art. 18 del D.P.R. 581/95
  • gli amministratori delle società in nome collettivo o in accomandita semplice quando le richieste sono effettuate oltre il termine di 30 giorni dall'atto costitutivo o dalla modificazione dei patti sociali, così come previsto dagli artt. 2296, 2300, 2315 c.c.
  • gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, il notaio (a seconda di chi è per legge il soggetto obbligato alla domanda), per le società di capitali e per le cooperative, quando le richieste sono effettuate oltre il termine prescritto dalla legge
  • gli amministratori dei consorzi quando la richiesta di iscrizione o di modificazione dell'atto costitutivo sono effettuate oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2612 c.c., o quando la situazione patrimoniale è depositata oltre il termine di due mesi, dalla chiusura dell'esercizio
  • i preposti alla sede secondaria di società estere quando le richieste di iscrizione o di modificazione di dati relativi alla sede nella provincia sono effettuate, oltre il termine di 30 giorni dal deposito dell'atto, presso un notaio o di 45 giorni dalla data dell'atto

Nel caso in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica, quest'ultima è tenuta in solido al pagamento della somma; questo comporta la notifica del verbale di accertamento anche alla società, che potrà effettuare il pagamento liberatorio, qualora l'obbligato principale non vi provveda (art. 6 legge 24.11.1981, n. 689).

Non sono soggetti a termine:

  • conferimento di poteri con verbale di consiglio senza attribuzione nuove cariche
  • cessazione di amministratori in assenza di collegio sindacale
  • cessazione di amministratori nelle s.r.l. offerta di azioni in opzione, offerta di obbligazioni convertibili
  • nomina, conferma e cessazione dell'organo di controllo contabile
  • comunicazione di trasferimento sede nell'ambito dello stesso comune per società di persone e di capitali
  • rettifiche ed integrazioni di precedenti iscrizioni e depositi RI, compreso il deposito di bilancio
  • variazione indirizzo di sede per variazione toponomastica
  • emissione di prestito obbligazionario
  • comunicazione di riduzione del capitale sociale deliberato per mancata sottoscrizione, nel termine previsto, delle azioni o delle obbligazioni
  • comunicazione di patti parasociali in società non quotate
  • trasferimento di quote di s.r.l. mortis causa
  • pignoramenti e sequestri di partecipazioni in s.r.l.
  • deposito di statuto aggiornato
  • scioglimento di società di capitali con dichiarazione degli amministratori
  • deposito del bilancio finale di liquidazione
  • istanza di cancellazione di società
  • conversione del capitale sociale con procedimento semplificato

Sintesi delle sanzioni Registro Imprese e REA

Ritardato o omesso adempimento

Sanzioni

degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e notaio

€ 20,00 per il titolare/per l'institore/per il notaio

degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative

€ 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito

€ 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito se l'adempimento è effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini

del deposito bilancio società di capitali, cooperative e situazione patrimoniale per i consorzi

€ 274,66 per ogni soggetto obbligato

€ 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito del bilancio se l'adempimento è effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini

dell’elenco soci per società per azioni

€ 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito

€ 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'elenco soci se l'adempimento è effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini

non veritiere comunicazioni al REA

€ 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia dal 31° al 60° giorno dalla data evento oppure € 51,33 dal 61° giorno dalla data evento

Modalità di pagamento

Per le società viene emesso un verbale, per ogni obbligato principale ed uno per l'obbligato in solido (la società).

Ogni obbligato principale deve provvedere al pagamento del proprio verbale, comprese le spese di notifica e procedimento. La società dovrà pagare solo le spese di procedimento e notifica di tutti i verbali a lei notificati.

Nel caso in cui uno o più obbligati non provveda al pagamento della propria sanzione, la società dovrà provvedervi.

Ultima modifica: Mercoledì 19 Maggio 2021