Spedizionieri

SPEDIZIONIERI

E' spedizioniere colui che assume l'obbligo di concludere un contratto di trasporto in nome proprio e nell'interesse di colui che gli ha dato l'incarico (mandante) e di effettuare eventualmente le operazioni accessorie al trasporto stesso (es. imballaggio, operazioni doganali).

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 76 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 l’elenco degli spedizionieri, lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

L’attività di spedizioni può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono utilizzare il modello “Spedizionieri” e il modello intercalare “Requisiti” (allegati al DM 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb; i modelli, compilati e sottoscritti dal soggetto interessato, dovranno essere allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese.

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive l’impresa nel Registro stesso o l’attività nel Repertorio Economico Amministrativo; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg..

Tutti i legali rappresentanti e i preposti se nominati devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali e morali, nonché tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del DPR 252/1998 devono essere in possesso dei requisiti morali utilizzando il modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.

Variazioni

L'impresa di spedizioni ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Spedizionieri” e la sezione “Requisiti”.

Localizzazioni plurime

Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla data di presentazione della SCIA la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli dei soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario.

Se tali imprese estere si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l’attività per conto della stessa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano.

      1. Requisiti

Lo spedizioniere deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti professionali che consistono in:

  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie giuridico-economiche;

oppure

  • aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività in qualità di titolare, legale rappresentante o dipendente impiegato di 1° livello o dirigente con mansioni operative, per almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedente alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività presso un’impresa del settore, comprovato da idonea documentazione che abbia esercitato legittimamente l’attività di spedizionieri;

oppure

  • titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo).

REQUISITI MORALI: Antimafia

In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione Modifiche del modello ministeriale e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione antimafia.

Requisiti Finanziari

L’impresa di spedizioni deve possedere inoltre i seguenti requisiti finanziari:

  • versamento di una cauzione pari ad Euro 258,00 prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con costituzione di deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato;

  • capacità finanziaria (art. 6 della legge 1442/41) il cui limite minimo è di Euro 100.000,00 che può essere dimostrata:

    • per le società dall’ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato e nel caso in cui detto capitale fosse inferiore a Euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto con fideiussioni assicurative o bancarie;

    • per le imprese individuali dal possesso di immobili oppure da un deposito vincolato in denaro o titoli o da polizza assicurativa o bancaria per l’importo minimo previsto di Euro 100.000,00.

Nei contratti di fideiussione bancaria o assicurativa devono essere indicati:

  • ente garantito: Camera valdostana delle imprese e delle professioni;

  • causale: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della legge 1442/41, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività.

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Ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2020