Facchinaggio

FACCHINAGGIO

 

Requisiti

 

Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio e movimentazione merci, è necessario essere in possesso dei requisiti morali (antimafia) e di onorabilità.

 

Non sono richiesti requisiti tecnico-professionali

REQUISITI MORALI (ANTIMAFIA)

Le modifiche introdotte nel Codice antimafia con il D.lgs. 218/2012, hanno ampliato i soggetti ed operatori da sottoporre alla verifica antimafia.

In base a tali disposizioni, ogniqualvolta l’impresa presenti un modello di Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), deve allegare il modello Autocertificazione Antimafia.

 

REQUISITI DI ONORABILITA'

- Il titolare di impresa individuale e l’institore o (ove previsto);

- tutti i soci di società in nome collettivo;

- tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a.;

- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo comprese le cooperative

 

devono possedere i requisiti di onorabilità. Pertanto nei loro confronti:

 

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non deve essere presente pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216 R.D. 16-3-1942 n. 267 - c.d. Legge Fallimentare), usura (art. 644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

- non deve essere stata comminata pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte, oppure dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

- non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e della legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

- non devono essere state accertate contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme:

  • in materia di lavoro,

  • di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

  • per le società cooperative, violazioni della Legge 142/01.

 

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

 

Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’I.V.A., realizzato in media nell’ultimo triennio nello specifico settore di attività.

Per informazioni più dettagliate per la comunicazione delle fasce di classificazione, consultare le relative schede del SARI (Servizio di Assistenza specialistica del Registro Imprese)

 

LINK A SARI

Ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2020