Verificazione periodica degli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali

La funzione di misura legale è la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura (utilizzati per funzioni di misura legali) dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da misure lineari materializzate o misure di capacità di vetro, terracotta e monouso.

Il titolare dello strumento è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.

Obblighi dei titolari degli strumenti

I titolari degli strumenti devono:

  • comunicare entro 30 giorni, alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, la data di inizio e di fine dell’utilizzo degli strumenti con i dati previsti dall’art.9, comma 2 del d.m. 93/2017 (modello di comunicazione allegato);
  • mantenere l'integrità del contrassegno di verificazione periodica nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  • curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  • conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  • curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Spetta ai titolari degli strumenti richiedere la verificazione periodica degli stessi nei seguenti casi:

  • entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico seguito di riparazioni che abbiano comportato la rimozione di etichette o sigilli di protezione;
  • secondo le periodicità indicate nella tabella seguente e entro 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verificazione periodica;

TIPO DI STRUMENTO

PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE
DEGLI STRUMENTI IN SERVIZIO 

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3 anni

Strumenti per pesare a funzionamento automatico

Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa nei prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno

Altre tipologie: 2 anni

Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua

2 anni

Misuratori massici di gas metano per autotrazione

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Contatori dell’acqua

Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni

Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 ann

Contatori del gas

A pareti deformabili: 16 anni

A turbina e rotoidi: 10 anni

Altre tecnologie: 8 anni

Dispositivi di conversione del volume

Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni

Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni

Approvati insieme ai contatori: 8 anni

Contatori di energia elettrica attiva

Elettromeccanici: 18 anni 

Statici:

bassa tensione (BT fra 50V e 1000V) di classe di precisione A,B o C: 15 anni

media e alta tensione (MT-AT maggiore di 1000V): 10 anni

Contatori di calore

Portata Qp fino a 3 m3/h

Con sensore di flusso meccanico: 6 anni

Con sensore di flusso statico: 9 anni

Portata Qp superiore a 3 m3/h

Con sensore di flusso meccanico: 5 anni

Con sensore di flusso statico: 8 anni

Indicatori di livello

2 anni

Tassametri

2 anni

Strumenti di misura della dimensione

3 anni

Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati

3 anni

 
Chiarimenti Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla periodicità delle verificazioni periodiche per alcuni strumenti di misura in servizio (prot.U.0302627 del 09/08/2018): 

  • pesi facenti parte integrante di strumenti per pesare a funzionamento non automatico periodicità della verificazione periodica 3 anni
  • contatori dell'acqua meccanici con portate permanenti superiori a 16 m3/h  periodicità della verificazione periodica 10 anni
  • contatori dell'acqua statici/venturimetrici con portate permanenti inferiori a 16m3/h  periodicità della verificazione periodica 13 anni

I soggetti abilitati all'esecuzione della verificazione periodica:

  • organismi abilitati allo svolgimento di attività di verificazione periodica. 
  • L'elenco degli organismi abilitati alla verificazione periodica è presente sul sito istituzionale di Unioncamere consultabile al link: www.metrologialegale.unioncamere.it

AVVISO PER I TITOLARI DEGLI STRUMENTI DI MISURA LEGALE E PER I LABORATORI

Si informa che il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dall’ 1/05/2019, dispone la riapertura del periodo transitorio di cui all’articolo 18, comma 2 del Decreto ministeriale n. 93/2017.

In particolare l’art. 42, comma 1 dispone che tale periodo transitorio “è prorogato al 30 giugno 2020 per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’art. 17 (del DM 93/2017) che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento”;

inoltre l’art. 42, comma 2 prevede la possibilità per i soggetti che hanno operato nel periodo transitorio, ma che non hanno presentato entro il 18 marzo u.s. la domanda di accreditamento e/o accettato formalmente l’offerta economica all’istanza formulata ad Accredia, di maturare tale requisito entro il termine del 30 settembre 2019, al fine di poter proseguire , a decorrere dalla data della domanda, le attività interrotte il 18 marzo u.s. fino al 30 giugno 2020. 

Si sottolinea che ciascun soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 42, comma 1 del Decreto-Legge n. 34/2019, a decorrere dal 1° maggio 2019, può riprendere lo svolgimento delle attività di verificazione periodica interrotte il 18 marzo u.s., senza ulteriori adempimenti, limitatamente agli strumenti di misura per i quali è stato riconosciuto/autorizzato da Unioncamere e/o dalle Camere di commercio ai sensi della normativa previgente al D.M. 93/2017. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 – Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea.
Contatti

Ufficio Metrico

Unità organizzativa
Ufficio Metrico
Indirizzo
Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono
0165 573045
PEC
regolazione@ao.legalmail.camcom.it
Orari

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:
Dirigente: Dott.sa Laura Morelli
Ispettore metrico: Patrizia Demartini 
Segreteria: Vera Verthuy

Ultima modifica: Martedì 21 Settembre 2021