La funzione di misura legale è la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura (utilizzati per funzioni di misura legali) dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.
Sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da misure lineari materializzate o misure di capacità di vetro, terracotta e monouso.
Il titolare dello strumento è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.
Obblighi dei titolari degli strumenti
I titolari degli strumenti devono:
- comunicare entro 30 giorni, alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, la data di inizio e di fine dell’utilizzo degli strumenti con i dati previsti dall’art.9, comma 2 del d.m. 93/2017 (modello di comunicazione allegato);
- mantenere l'integrità del contrassegno di verificazione periodica nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Spetta ai titolari degli strumenti richiedere la verificazione periodica degli stessi nei seguenti casi:
- entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico seguito di riparazioni che abbiano comportato la rimozione di etichette o sigilli di protezione;
- secondo le periodicità indicate nella tabella seguente e entro 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verificazione periodica;
TIPO DI STRUMENTO |
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE |
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico |
3 anni |
Strumenti per pesare a funzionamento automatico |
Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa nei prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie: 2 anni |
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua |
2 anni |
Misuratori massici di gas metano per autotrazione |
2 anni |
Misure di capacità |
4 anni |
Pesi |
4 anni |
Contatori dell’acqua |
Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 ann |
Contatori del gas |
A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni |
Dispositivi di conversione del volume |
Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni |
Contatori di energia elettrica attiva |
Elettromeccanici: 18 anni Statici: bassa tensione (BT fra 50V e 1000V) di classe di precisione A,B o C: 15 anni media e alta tensione (MT-AT maggiore di 1000V): 10 anni |
Contatori di calore |
Portata Qp fino a 3 m3/h Con sensore di flusso meccanico: 6 anni Con sensore di flusso statico: 9 anni Portata Qp superiore a 3 m3/h Con sensore di flusso meccanico: 5 anni Con sensore di flusso statico: 8 anni |
Indicatori di livello |
2 anni |
Tassametri |
2 anni |
Strumenti di misura della dimensione |
3 anni |
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati |
3 anni |
Chiarimenti Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla periodicità delle verificazioni periodiche per alcuni strumenti di misura in servizio (prot.U.0302627 del 09/08/2018):
- pesi facenti parte integrante di strumenti per pesare a funzionamento non automatico periodicità della verificazione periodica 3 anni
- contatori dell'acqua meccanici con portate permanenti superiori a 16 m3/h periodicità della verificazione periodica 10 anni
- contatori dell'acqua statici/venturimetrici con portate permanenti inferiori a 16m3/h periodicità della verificazione periodica 13 anni
I soggetti abilitati all'esecuzione della verificazione periodica:
-
organismi abilitati allo svolgimento di attività di verificazione periodica.
-
L'elenco degli organismi abilitati alla verificazione periodica è presente sul sito istituzionale di Unioncamere consultabile al link: www.metrologialegale.unioncamere.it
AVVISO PER I TITOLARI DEGLI STRUMENTI DI MISURA LEGALE E PER I LABORATORI
Si informa che il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dall’ 1/05/2019, dispone la riapertura del periodo transitorio di cui all’articolo 18, comma 2 del Decreto ministeriale n. 93/2017.
In particolare l’art. 42, comma 1 dispone che tale periodo transitorio “è prorogato al 30 giugno 2020 per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’art. 17 (del DM 93/2017) che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento”;
inoltre l’art. 42, comma 2 prevede la possibilità per i soggetti che hanno operato nel periodo transitorio, ma che non hanno presentato entro il 18 marzo u.s. la domanda di accreditamento e/o accettato formalmente l’offerta economica all’istanza formulata ad Accredia, di maturare tale requisito entro il termine del 30 settembre 2019, al fine di poter proseguire , a decorrere dalla data della domanda, le attività interrotte il 18 marzo u.s. fino al 30 giugno 2020.
Si sottolinea che ciascun soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 42, comma 1 del Decreto-Legge n. 34/2019, a decorrere dal 1° maggio 2019, può riprendere lo svolgimento delle attività di verificazione periodica interrotte il 18 marzo u.s., senza ulteriori adempimenti, limitatamente agli strumenti di misura per i quali è stato riconosciuto/autorizzato da Unioncamere e/o dalle Camere di commercio ai sensi della normativa previgente al D.M. 93/2017.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 – Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea.
ALLEGATI
- Dichiarazione uso interno strumenti di misura
- Modulo comunicazione inizio o fine utilizzo strumento di misura
- Modulo comunicazione inizio o fine utilizzo contatore acqua
- Modulo comunicazione inizio o fine utilizzo contatore calore
- Modulo comunicazione inizio o fine utilizzo contatore energia elettrica attiva
- Modulo comunicazione inizio o fine utilizzo contatore gas e dispositivo di conversione
- Ministero dello Sviluppo Economico "Chiarimenti sui ripartitori di calore"
- Nota MISE "Chiarimenti in merito alla periodicità delle verificazioni periodiche per alcuni strumenti in servizio"
- Regolamento per gli Organismi accreditati all'esecuzione della verificazione periodica ai sensi del d.m. 93/2017