DEFINIZIONI
Metalli preziosi: platino, palladio oro e argento (art. 1 comma 1. d. lgs. 251/1999)
Titolo: il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metali componenti la lega
Marchio di identificazione: il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la sede legale.
Titoli legali:
- platino: 950, 900, 850
- palladio: 950, 500
- oro: 750, 585, 375
- argento: 925, 800
DIVIETI
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I produttori, gli importatori e i commercianti non devono vendere oggetti di metallo prezioso privi di marchio e di titolo.
- I commercianti non devono detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita senza marchio e titolo.
VIGILANZA
Le operazioni di sorveglianza vengono effettuate dal personale avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria presso i fabbricanti e i commercianti di oggetti in metallo prezioso.
Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 25, il suddetto personale ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:
- prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggio da eseguirsi presso i laboratori di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 251/1999;
- verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;
- controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso.
Del prelevamento viene redatto verbale in presenza del proprietario o di persona che, nell'occasione, lo rappresenti.
SANZIONI
Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metallo prezioso privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 1.549,00 (art. 25 lett. a d. lgs. 251/1999).
Chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso con titolo legale inferiore a quello impresso è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 309,00 a euro 3.098,00 (art. 25 lett. b d. lgs. 251/1999).
Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti in metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 309,00 (art. 25 lett. c d. lgs. 251/1999).
Chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla Camera di commercio è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 309,00 (art. 25 lett. e d. lgs. 251/1999).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
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Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 - Regolamento recante norme per l'attuazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi