Prodotti elettrici

DEFINIZIONE

Rientra nell'applicazione della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 - Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 723/23/CE relativa alla garanzia di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione - il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua.

CONFORMITA' ED OBBLIGHI

Il materiale elettrico ed elettronico compreso nelle normative della bassa tensione può essere posto in commercio solo se, costruito a regola d'arte in materia di sicurezza, non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

Prima di essere immesso in commercio, tutto il materiale elettrico deve essere obbligatoriamente marcato CE.

PRODOTTI ESCLUSI

  • materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
  • materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
  • parti elettriche di ascensori e montacarichi;
  • contatori elettrici;
  • prese e spine di corrente per uso domestico;
  • dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
  • materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
  • materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;
  • materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

CONTROLLI E VIGILANZA

La vigilanza sulla sicurezza e sulla conformità del materiale elettrico spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.

SANZIONI

Le violazioni alla normativa della sicurezza dei prodotti elettrici (normativa bassa tensione), sono sanzionate dall'art. 9 della legge n. 791/1977, così sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 626 del 25 novembre 1996 che si riporta testualmente di seguito:

1. La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, degli ispettorati del lavoro, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.
2. L'Autorità di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare apposizione della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità o all'importatore di confermare il prodotto alle disposizioni della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio, non superiore a trenta giorni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunità o dell'importatore.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico di cui all'articolo 1, senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire venti milioni e non superiore a lire centoventi milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'istallatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire unmilionecinquecentomila e non superiore a lire nove milioni.
7. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'Autorità di vigilanza della documentazione di cui all'allegato III è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. In tali casi l'Autorità incaricata della vigilanza può disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione della necessaria non pericolosità.

Per tutte queste sanzioni è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o se più favorevole del doppio del minimo oltre alle spese di procedimento entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni è soggetto alla sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 40.000,00 (art. 112 d.lgs. 206/2005).
Nel caso in cui i prodotti siano privi dell'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (marchio, denominazione, indirizzo) e dei dati di riferimento del prodotto (numero di lotto e/o codice a barre o simili) e pertanto in violazione da quanto previsto dall'art. 104, commi 2 e 3 del Codice del Consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) si applica la sanzione amministrativa pecunia ria prevista dall'art. 112 comma 5 del decreto citato ovvero da euro 1.500,00 a 30.000,00 euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

  • Direttiva del Consiglio n. 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
  • Direttiva n. 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
  • Direttiva del Consiglio n. 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica la Direttiva del Consiglio n. 73/23/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
  • Guida all'applicazione della Direttiva 2006/95
  • Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Normativa nazionale

  • Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 - Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 723/23/CE relativa alla garanzia di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
  • Decreto legislativo n. 626 del 25 novembre 1996 - Attuazione della Direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
  • Decreto legislativo n. 277 del 31 luglio 1997 - Modificazione al decreto legislativo n. 626 del 25 novembre 1996, recante attuazione della Direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
  • Decreto 31 dicembre 2002 - Elenco riepilogativo, aggiornato dalla Commissione europea nel mese di marzo 2002, di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, concernente l'attuazione della direttiva 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione
  • Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del Consumo
Contatti

Ufficio Sicurezza Prodotti

Unità organizzativa
Ufficio Sicurezza Prodotti
Indirizzo
Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono
0165 573043
Email
sicurezzaprodotti@ao.camcom.it
PEC
regolazione@ao.legalmail.camcom.it
Orari

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:
Dirigente: Dott.sa Laura Morelli
Ispettore: Patrizia Demartini
Segreteria: Maria Cristina Rossi

Ultima modifica: Mercoledì 28 Aprile 2021