Il debitore che ha adempiuto al pagamento dell'assegno o della cambiale, dopo 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale, compilando il fac-simile e allegando la visura dei protesti.
La riabilitazione può essere ottenuta a condizione che il debitore protestato abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto trascorso 1 anno dal levato protesto.
Ottenuta la riabilitazione con Decreto del Presidente del Tribunale l'interessato può presentare istanza di cancellazione all'Ufficio protesti compilando il modulo e allegando:
- copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione;
- marca da bollo da € 16,00;
- diritti di segreteria € 8,00 per ogni effetto protestato. I diritti possono essere versati allo sportello in contanti o mediante bancomat oppure tramite il sistema pagoPA.
- copia del documento di identità in corso di validità.