Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina

Lunedì 6 Giugno 2022

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina

Previsto dal decreto Aiuti (dl n. 50-2022), il Fondo stanzia 130 milioni di euro a sostegno delle aziende che hanno subito un calo del fatturato a seguito del conflitto.

Il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina è rivolto alle aziende che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Come funziona il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina?

I termini e le modalità di accesso ai 130 milioni di euro previsti dal nuovo Fondo saranno disciplinate dal Ministero dello Sviluppo economico con un apposito decreto attuativo. In attesa della pubblicazione del provvedimento, ecco cosa prevede l'articolo 18 del decreto Aiuti (dl n. 50-2022), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 maggio 2022.

Il Fondo è rivolto alle piccole e medie imprese - diverse da quelle agricole - appartenenti a 26 settori economici maggioramente colpiti dalla guerra, inseriti nell’allegato alla comunicazione della Commissione UE del 23 marzo 2022 sul "Quadro temporaneo per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina"

Per accedere al contributo a fondo perduto le imprese devono possedere tre requisiti:

  1. aver realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  2. aver registrato un aumento di almeno il 30% del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente l'entrata in vigore del decreto rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 (per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 l'aumento del costo è rapportato al corrispondente periodo dell'anno 2021)
  3. aver subito nel corso del trimestre antecedente l'entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Come per i ristori previsti dai decreti Covid adottati negli ultimi tre anni, anche in questo caso il contributo sarà calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore all'entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019:

  • 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 fino a 5 milioni di euro
  • 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 da 5 milioni di euro  a 50 milioni di euro

Per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021; i contributi non potranno superare la soglia massima di 400mila euro per beneficiario.

Consulta il decreto-legge n. 50-2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 maggio 2022.

Ultima modifica: Lunedì 6 Giugno 2022