Il Servizio di conciliazione della Chambre è iscritto al Registro degli Organismi di mediazione dal 23 giugno 2011 al numero 397.
Ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 28/2010 la mediazione è obbligatoria in materia di:
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari, finanziari
- condominio
L'esperimento del procedimento di mediazione in queste materie è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
E' obbligatoria l'assistenza dei legali. L'accordo firmato dai legali ha valore di titolo esecutivo.
E' comunque possibile presentare istanza, al di fuori di queste materie, per la mediazione volontaria.
Come avviare una procedura di mediazione
La mediazione si avvia depositando presso la Chambre una domanda compilata sull'apposito modello cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo (vedi sotto sezione allegati).
La domanda di mediazione è presentata mediante un'istanza presso l'Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il deposito della domanda può essere effettuato:
- direttamente allo sportello del Servizio di conciliazione - Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta
- via pec all'indirizzo mediazione@ao.legalmail.camcom.it - in tal caso, allegare la domanda scansionata separatamente dai documenti di identità
- per posta inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio di conciliazione - Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta
E' previsto un primo incontro, per cui sono dovute unicamente le spese di avvio - pari a € 40,00 iva esclusa per ciascuna parte per le liti di valore inferiore a 250.000,00 euro e pari a € 80,00 iva esclusa per ciascuna parte per le liti di valore superiore (d.m. 139/2014), durante il quale il mediatore illustra le caratteristiche dell'istituto e invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. In caso positivo il mediatore procederà con lo svolgimento della mediazione, in caso contrario verrà redatto un verbale che attesta la volontà delle parti di non proseguire il procedimento di mediazione.
Nel caso di prosecuzione della mediazione ciascuna parte deve versare le spese di mediazione (v. tabella di Indennità del Servizio di mediazione).
Il procedimento
Il procedimento è disciplinato dal Regolamento predisposto da Unioncamere e approvato dal Consiglio camerale in data 06/11/2015.
Il primo incontro di mediazione viene di norma fissato entro 30 giorni dalla domanda e il procedimento deve concludersi entro 3 mesi da tale data.
Il mediatore
Il mediatore è un terzo imparziale, esperto in tecniche di mediazione, che non ha poteri decisori: assiste le parti affinché trovino una soluzione amichevole, soddisfacente per entrambe.
Presso la Chambre sono iscritti 11 mediatori.
Spese
L'indennità è costituita dalle spese di avvio del procedimento (€ 40,00 iva esclusa per le liti di valore inferiore a 250.000,00 euro e pari a € 80,00 iva esclusa per le liti di valore superiore d.m. 139/2014), corrisposte dalla parte istante al deposito della domanda e dalla parte invitata al momento dell'adesione, e dalle spese di mediazione, che devono essere corrisposte da entrambe le parti.
Oltre alla suddetta indennità (spese di avvio + spese di mediazione) sono a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura (raccomandata/e per la notifica/e).
Per maggiori informazioni sulle modalità di pagamento si prega di contattare gli uffici della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni ai numeri 0165-573043/45/62.
Gli importi previsti per la mediazione "obbligatoria"ex art.5 comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 sono applicati anche alla mediazione volontaria.
In caso di valore indeterminato l'indennità dovuta dalle parti sarà pari a quella prevista per le controversie di valore compreso tra 50.001,00 e 250.000,00 euro (Det. dirigenziale n. 62 del 22/09/2011).
In caso di valore indeterminabile l'indennità dovuta dalle parti sarà pari a quella prevista per le controversie di valore compreso tra 25.001,00 e 50.000,00 euro (Det. dirigenziale n. 62 del 22/09/2011).
All'esito del procedimento di mediazione, se il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.