Sanzioni e cartelle esattoriali

Nei casi di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale si applica una sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo i criteri e le modalità determinate dal Regolamento emanato con Decreto Interministeriale il 27 gennaio 2005, n. 54 ( G.U. n. 90 del 19 aprile 2005). Per la Chambre vige anche un regolamento adottato adla Consiglio camerale, a cui si rimanda per le singole casistiche.

Per tardivo pagamento si intende il versamento effettuato, per l’intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento.

Per omesso pagamento si intende, oltre al versamento non eseguito, quello effettuato interamente con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o il versamento parziale, limitatamente a quanto non versato. Nel caso di versamento parziale, effettuato entro la scadenza del termine, la sanzione verrà commisurata al diritto non versato. Nel caso di versamento parziale effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione verrà invece commisurata all'intero diritto dovuto.

Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento.

Prescrizione del Diritto Annuale

Il diritto annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni: poiché infatti la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Cod. Civ., il tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità.

Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica della cartella esattoriale) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo decennale di prescrizione".

Decadenza della sanzione

L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Prescrizione della sanzione

Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione. Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica di preavviso di fermo) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo quinquennale di prescrizione".

Cartella esattoriale: richiesta di sgravio 

In tutti i casi in cui il contribuente si veda recapitare una cartella esattoriale, comprendente anche codici tributo 961, 962 e/o 992 (diritto annuale), di cui ritiene non dovuto il pagamento, potrà richiedere informazioni all'Ufficio Diritto Annuale, dopo aver preso nota del numero REA presente nella sezione "Dettaglio degli addebiti" oppure "Dettaglio degli importi dovuti".

Se il contribuente ritiene che la cartella sia - in tutto o in parte - palesemente illegittima o infondata (ad esempio, perché ha regolarmente effettuato il pagamento che gli viene contestato), può presentare richiesta di sgravio, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della medesima senza bisogno di ricorrere ad organi giurisdizionali.
La presentazione di memorie difensive in sede di autotutela, comunque, non interrompe né sospende il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è sempre possibile anche dopo che è trascorso il termine medesimo.
La domanda di sgravio dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo e ad essa dovranno essere allegate le copie ben leggibili della cartella notificata, di eventuali modelli F24 di avvenuto pagamento con codice tributo 3850 (diritto annuale) e di un documento di identità del richiedente.

Si ricorda che non costituiscono causa di esonero dal versamento - e quindi motivi validi per richiedere l'annullamento della cartella - la liquidazione o inattività dell'impresa in forma societaria, o la cessazione dell'attività dell'impresa individuale, se non è stata tempestivamente richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese

Fare click qui per scaricare il modulo per la richiesta di sgravio (formato .pdf)

Contatti

Ufficio Diritto Annuale

Unità organizzativa
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Orari

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Dirigente: Dott.ssa Katia Butelli
Segreteria: Maria Grazia Audisio

Ultima modifica: Venerdì 25 Marzo 2022