Accesso civico

L’accesso civico semplice è disciplinato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'accesso civico semplice concerne i documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare secondo quanto disciplinato nel d.lgs. 33/2013 e comporta il diritto di chiunque di richiederli nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai seguenti recapiti:

mail: segreteria@ao.camcom.it

PEC: cciaa.aosta@ao.legalmail.camcom.it;

Entro trenta giorni dalla richiesta, l'Ente procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto.

Nell’ipotesi in cui l’amministrazione non risponda entro il termine, il richiedente può presentare richiesta al titolare del potere sostitutivo - Segretario Generale Vicario - mail laura.morelli@ao.camcom.it - il quale provvede entro quindici giorni alla pubblicazione.

L’accesso civico generalizzato e le modalità di esercizio sono disciplinati dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e i casi di esclusione all’articolo 5bis.

Tale istituto è un diritto a titolarità diffusa, attivabile da chiunque, non essendo condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, senza necessità di motivazione e ha ad oggetto tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza.

L’istanza di accesso civico generalizzato è presentata di preferenza all’ufficio Segreteria generale, programmazione e controllo strategico ovvero all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti con una delle seguenti modalità:

Nell’ipotesi in cui l’istanza sia rifiutata o l’amministrazione non risponda entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. 

In questa pagina è possibile trovare la seguente documentazione:

Ultima modifica: Martedì 30 Marzo 2021