FAMILIARI COLLABORATORI
Sono definiti tali i familiari dell'imprenditore artigiano che prestano la propria opera all'interno dell'impresa.
Ai fini dell'iscrizione, delle modifiche e della cancellazione dei collaboratori familiari, l'interessato presenta alla Camera Valdostana, per via telematica, la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40.
L'ufficio Albo Artigiani provvede a trasmettere all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale i dati relativi ai collaboratori ai fini dell'iscrizione alla gestione speciale artigiana.
Si considerano familiari collaboratori:
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il coniuge
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i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati
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i figli naturali legalmente riconosciuti
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i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge
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i minori regolarmente affidati
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i nipoti in linea diretta
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i fratelli e le sorelle
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i cognati, ma no i loro coniugi
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gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.)
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i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado