Rimborsi e compensazioni

Rimborsi

In caso di versamento non dovuto del diritto annuale l’impresa può ottenere il rimborso presentando, entro 24 mesi dalla data del pagamento, una richiesta alla Camera Valdostana, utilizzando il modulo disponibile in fondo alla pagina e allegando la documentazione che attesti il pagamento non dovuto o le somme versate oltre il dovuto.

Compensazioni

Se qualcuno ha per errore:

  • versato il diritto annuale
  • versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno, oppure versato una somma superiore al dovuto può effettuare la compensazione tra il credito, che ne deriva, con altri versamenti a debito, sia relativi al diritto annuale che ad altri tipi di tributo.

Per fare questo, è necessario predisporre un modello F24 ordinario, sezione IMU E TRIBUTI LOCALI, indicando:

  • nel rigo relativo al debito, l'importo del tributo da pagare
  • nel rigo riferito al credito, l'importo erroneamente versato

Ricordiamo che la compensazione è ammessa previa autorizzazione dell’Ufficio Diritto Annuale.

Esclusioni
E’ esclusa la compensazione per le somme versate con i codici 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale).

Erroneo destinatario
Se è stato versato il diritto annuale ad altra Camera di Commercio, a seguito di comunicazione la Chambre effettuerà l’eventuale compensazione con la Camera di Commercio non di competenza.

Trascorsi 24 mesi dal pagamento decade il diritto al rimborso, come previsto dall’Art. 10 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359.
Contatti

Ufficio Diritto Annuale

Unità organizzativa
Ufficio Diritto Annuale
Indirizzo
Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono
0165 573068
PEC
registro.imprese@ao.legalmail.camcom.it
Orari

Referenti:
Dirigente: Dott.ssa Katia Butelli
Segreteria: Maria Grazia Audisio

Ultima modifica: Giovedì 20 Maggio 2021