Registro Gas Fluorurati

REGISTRO NAZIONALE TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI

L'articolo 13 del DPR 43/2012 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

  • Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;

  • Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;

  • Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;

  • Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;

  • Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;

  • Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.

L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.

A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.

Soggetti tenuti

Persone e imprese

  • che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero, che contengono gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento (UE) 2015/2067 ex (CE) 303/2008]

  • che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra [Regolamento (CE) 304/2008]

  • che svolgono attività di installazione, riparazione manutenzione o assistenza, smantellamento o recupero su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi del Regolamento (UE) 2066/2015, ex (CE) 305/2008]

  • addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature che li contengono [Regolamento CE 306/2008]

  • addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE

L'iscrizione al Registro è prevista per tutte le persone e le imprese che operano con i gas fluorurati previsti dalla norma in questione.
Nel caso di
imprese individuali l’iscrizione è dovuta per l'impresa e per tutte le persone, che operano con i gas fluorurati, compreso il titolare.

Per ogni informazione si prega di consultare il sito http://www.fgas.it/

Si ricorda che la Chambre accetta le seguenti modalità di pagamento:

  • Diritti di segreteria: conto corrente / bonifico bancario / Telemaco Pay

  • Marca da bollo : conto corrente / bonifico bancario / Telemaco Pay (l'annullamento della marca da bollo non è accettata)

  • Tassa di concessione: non dovuta.

Ultima modifica: Venerdì 20 Novembre 2020