Albo Gestori Ambientali

ALBO GESTORI AMBIENTALI

Presso la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni ha sede la Sezione regionale della Valle d’Aosta dell´Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Attualmente riguarda le imprese che si occupano delle attività di trasporto rifiuti, bonifica siti, bonifica di beni contenenti amianto, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

L'elenco delle imprese iscritte all'Albo è consultabile all'indirizzo www.albonazionalegestoriambientali.it

 

Dal 1° gennaio 2017 tutte le istanze dovranno essere inviate alla Sezione regionale della Valle d’Aosta esclusivamente tramite il sistema Agest Telematico.

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha messo a disposizione delle imprese un sistema per la trasmissione telematica delle domande di iscrizione, modifica o cancellazione alle Sezioni di competenza.

Questo sistema, denominato Agest Telematico consente alle imprese di inviare le proprie domande in formato elettronico

Il portale è accessibile dal sito nazionale dell’Albo dalla sezione Login imprese (link)

Categorie e classi di iscrizione

Le categorie e le classi di iscrizione all'Albo gestori Ambientali secondo l'art. 8 del D.M. 120/2014

Il D.M. n. 120/2014, il nuovo regolamento dell’Albo gestori entrato in vigore in data 7 settembre 2014, ha suddiviso le attività soggette all’iscrizione all’Albo Gestori nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 1: (vedi note)

Attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (R.U.)

L’attività di raccolta e trasporto di R.U. è suddivisa nelle seguenti sottocategorie:

  • Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale

  • Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali

  • Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

  • Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio, centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento

  • Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade

  • Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati su spiagge marittime e lacuali sulle rive dei corsi d’acqua

  • Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più tipologie di rifiuti urbani (abbigliamento e prodotti tessili, batterie e accumulatori, farmaci, cartucce toner esaurite, toner per stampanti esauriti, oli e grassi commestibili)

Attività di spazzamento meccanizzato

Attività di gestione dei centri di raccolta

CATEGORIA 1 con procedura semplificata (art. 16, comma 1 lettera a) – D.M. 120/2014)
Le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs 18/8/2000 n. 267 che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni, devono iscriversi nell’Albo sulla base di un’apposita comunicazione di inizio attività.

CATEGORIA 2bis (ex art. 212 c. 8 – D.lgs 152/2006)

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/2006 

CATEGORIA 3bis (RAEE - gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
- Trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori,
- Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute 8 marzo 2010, n. 65

CATEGORIA 4

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (vedi note)

CATEGORIA 5

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (vedi note)

CATEGORIA 6 (trasporto transfrontaliero di rifiuti)

Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

CATEGORIA 7

Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.  (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA).

CATEGORIA 8

Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

CATEGORIA 9

Bonifica di siti

CATEGORIA 10

Bonifica di beni contenenti amianto

CLASSI DI ISCRIZIONE

Le categorie sono suddivise in classi in relazione alla dimensione dell’attività

Classi di iscrizione

Le classi di iscrizione all'Albo gestori Ambientali sono indicate nell'art. 9 del D.M. 120/2014

Le categorie sono suddivise in classi in relazione alla dimensione dell’attività.

Categoria 1 è suddivisa nelle seguenti classi in funzione della popolazione complessivamente servita 

a)

superiore o uguale a 500.000 abitanti;

b)

inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;

c)

inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a  50.000 abitanti;

d)

inferiore a  50.000 abitanti e superiore o uguale a  20.000 abitanti;

e)

inferiore a  20.000 abitanti e superiore o uguale a   5.000 abitanti;

f)

inferiore a   5.000 abitanti.

Categorie 4 - 5 - 6 - 7 - 8 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti

a)

quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 t.

b)

quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.

c)

quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.

d)

quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

e)

quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 t.

f)

quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 t.

Categorie 9 - 10 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili

a)

oltre a euro 9.000.000,00

b)

fino a euro 9.000.000,00

c)

fino a euro 2.500.000,00

d)

fino a euro 1.000.000,00

e)

fino a euro 200.000,00

 

Codici EER

I codici EER da attribuire ai rifiuti secondo la direttiva 2014/995/UE

I codici EER da attribuire ai rifiuti devono essere individuati nell'elenco europeo dei rifiuti  (formato pdf, 497 Kb), di cui alla decisione 2014/995/UE.

I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un “*” sono i rifiuti pericolosi.

CANCELLAZIONE DALL’ALBO

La cancellazione può avvenire per uno dei seguenti motivi:

sopravvenuta mancanza dei requisiti per l'iscrizione

cancellazione dal Registro delle imprese

nel caso di accertamenti di reiterate gravi violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione o di autorizzazione

su richiesta, con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno; la cancellazione avrà effetto per l'anno successivo. Si fa presente inoltre che ai fini del pagamento del diritto annuale lo stesso è dovuto anche per un solo giorno di iscrizione nell'anno in corso.

LINK : https://www.albonazionalegestoriambientali.it

 

 

Ultima modifica: Lunedì 18 Luglio 2022